Art. 2. Definizione 1. Ai fini della presente legge si intende per non autosufficiente una persona incapace in misura rilevante e permanente, a causa di patologie o disabilita' fisiche, psichiche o mentali, di svolgere le attivita' della vita quotidiana negli ambiti costituiti da alimentazione, igiene personale, funzioni escretorie, mobilita', vita psico-sociale e conduzione dell'economia domestica, e che necessita pertanto dell'aiuto regolare di un'altra persona, mediamente per piu' di due ore al giorno alla settimana; al riguardo va tenuta presente la possibilita' di migliorare l'autonomia personale del richiedente mediante l'utilizzo di ausili tecnici.