Art. 2.

                             Definizione



   1. Ai fini della presente legge si intende per non autosufficiente
una  persona  incapace  in  misura rilevante e permanente, a causa di
patologie  o disabilita' fisiche, psichiche o mentali, di svolgere le
attivita'   della   vita   quotidiana   negli  ambiti  costituiti  da
alimentazione, igiene personale, funzioni escretorie, mobilita', vita
psico-sociale  e  conduzione dell'economia domestica, e che necessita
pertanto dell'aiuto regolare di un'altra persona, mediamente per piu'
di  due  ore al giorno alla settimana; al riguardo va tenuta presente
la  possibilita'  di migliorare l'autonomia personale del richiedente
mediante l'utilizzo di ausili tecnici.