Art. 3. Accertamento dello stato di non autosufficienza 1. Lo stato di non autosufficienza e' accertato, su richiesta, dalle unita' di valutazione, territorialmente articolate, composte da infermieri e da operatori socio-assistenziali o operatori specializzati dei servizi sociali. Nell'esercizio delle proprie funzioni le unita' sono coadiuvate dal medico di base competente. In tale sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti consulenza, orientamento e informazione sull'assistenza a domicilio. 2. L'unita' di valutazione esegue altresi' controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato titolo all'assistenza e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'erogazione della prestazione e' sospesa se l'assistito o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica periodica della perdurante sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1. 3. Contro l'esito dell'accertamento e' ammesso ricorso alla commissione d'appello entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La decisione della commissione d'appello e' definitiva. 4. La commissione d'appello e' composta da un medico, un infermiere e un operatore socio-assistenziale. 5. Le unita' di valutazione e la commissione di appello sono nominate dalla Giunta provinciale e possono avvalersi di altri esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario. 6. Una nuova valutazione puo' essere eseguita su richiesta o, in caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche d'ufficio. 7. La valutazione dello stato di non autosufficienza e' periodicamente verificata.