Art. 3.

           Accertamento dello stato di non autosufficienza



   1.  Lo  stato  di  non autosufficienza e' accertato, su richiesta,
dalle unita' di valutazione, territorialmente articolate, composte da
infermieri   e   da   operatori   socio-assistenziali   o   operatori
specializzati  dei  servizi  sociali.  Nell'esercizio  delle  proprie
funzioni  le unita' sono coadiuvate dal medico di base competente. In
tale  sede alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie sono
offerti  consulenza,  orientamento  e  informazione sull'assistenza a
domicilio.
   2.   L'unita'   di   valutazione  esegue  altresi'  controlli  per
verificare  la  permanenza  delle  condizioni  che  hanno dato titolo
all'assistenza   e   per   verificare  l'adeguatezza  dell'assistenza
prestata  a  domicilio  e  nelle strutture residenziali. L'erogazione
della   prestazione  e'  sospesa  se  l'assistito  o  il  suo  legale
rappresentante   non   acconsentono  alla  verifica  periodica  della
perdurante sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1.
   3.  Contro  l'esito  dell'accertamento  e'  ammesso  ricorso  alla
commissione  d'appello  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della
decisione. La decisione della commissione d'appello e' definitiva.
   4.   La  commissione  d'appello  e'  composta  da  un  medico,  un
infermiere e un operatore socio-assistenziale.
   5.  Le  unita'  di  valutazione  e  la commissione di appello sono
nominate  dalla  Giunta  provinciale  e  possono  avvalersi  di altri
esperti nel campo socio-assistenziale e sanitario.
   6.  Una  nuova valutazione puo' essere eseguita su richiesta o, in
caso di evidente variazione dello stato di non autosufficienza, anche
d'ufficio.
   7.   La   valutazione   dello  stato  di  non  autosufficienza  e'
periodicamente verificata.