Art. 4.

    Istituzione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti



   1.  E' istituito il fondo per l'assistenza ai non autosufficienti,
di   seguito  denominato  fondo,  suddiviso  nel  fondo  prestazioni,
destinato  alla  gestione  e  alla  copertura finanziaria della spesa
corrente  per  le  prestazioni  in  atto,  e  nel fondo integrativo a
capitalizzazione,  destinato  alla  copertura  a  lungo termine della
spesa per le prestazioni future.
   2.  Il  fondo  prestazioni e' destinato alla copertura delle spese
derivanti  dall'erogazione  dell'assegno  di cura e delle altre spese
correnti.
   3.  Il  fondo  integrativo  a  capitalizzazione,  dopo una fase di
alimentazione  e  capitalizzazione, e' destinato all'integrazione del
fondo prestazioni.