Art. 4. Istituzione del fondo per l'assistenza ai non autosufficienti 1. E' istituito il fondo per l'assistenza ai non autosufficienti, di seguito denominato fondo, suddiviso nel fondo prestazioni, destinato alla gestione e alla copertura finanziaria della spesa corrente per le prestazioni in atto, e nel fondo integrativo a capitalizzazione, destinato alla copertura a lungo termine della spesa per le prestazioni future. 2. Il fondo prestazioni e' destinato alla copertura delle spese derivanti dall'erogazione dell'assegno di cura e delle altre spese correnti. 3. Il fondo integrativo a capitalizzazione, dopo una fase di alimentazione e capitalizzazione, e' destinato all'integrazione del fondo prestazioni.