Art. 5. Alimentazione del fondo 1. Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie: a) l'assegnazione annua a carico del bilancio provinciale; b) le assegnazioni regionali per gli interventi in favore delle persone non autosufficienti; c) le eventuali assegnazioni statali destinate all'assistenza delle persone non autosufficienti; d) gli interessi attivi ed altri proventi derivanti dalla gestione patrimoniale del fondo; e) entrate previste dalla legge, con destinazione vincolata all'assistenza di persone non autosufficienti; f) altre somme liberamente assegnate.