Art. 5.

                       Alimentazione del fondo



   1. Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:
    a) l'assegnazione annua a carico del bilancio provinciale;
    b)  le  assegnazioni regionali per gli interventi in favore delle
persone non autosufficienti;
    c)  le  eventuali  assegnazioni  statali destinate all'assistenza
delle persone non autosufficienti;
    d)  gli  interessi  attivi  ed  altri  proventi  derivanti  dalla
gestione patrimoniale del fondo;
    e)  entrate  previste  dalla  legge,  con  destinazione vincolata
all'assistenza di persone non autosufficienti;
    f) altre somme liberamente assegnate.