Art. 6. Gestione e amministrazione 1. Per l'attuazione degli interventi della presente legge e l'amministrazione del fondo di cui agli articoli 4 e 5, la Giunta provinciale e' autorizzata a disporre la gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento. 2. Le modalita' di gestione del fondo sono stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 12.