Art. 6.

                     Gestione e amministrazione



   1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  della  presente  legge e
l'amministrazione  del  fondo  di  cui agli articoli 4 e 5, la Giunta
provinciale  e'  autorizzata a disporre la gestione fuori bilancio ai
sensi  dell'art.  65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e
del relativo regolamento.
   2.  Le modalita' di gestione del fondo sono stabilite dalla Giunta
provinciale con la deliberazione di cui all'art. 12.