Art. 8.

                        Prestazioni del fondo



   1.  Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo
rappresentante  legale  sotto  forma  di  assegno di cura mensile. In
presenza  dei  requisiti  da  stabilirsi dalla Giunta provinciale, la
prestazione  puo'  essere  erogata,  su  richiesta,  alle persone che
prestano l'assistenza.
   2. L'ammontare dell'assegno di cura mensile e' determinato in base
al  livello  di  non  autosufficienza,  valutato  secondo  i  criteri
stabiliti  dalla Giunta provinciale, ed e' differenziato nei seguenti
quattro livelli:
    a) 1 livello - euro 510;
    b) 2 livello - euro 900;
    c) 3 livello - euro 1.350;
    d) 4 livello - euro 1.800.
   3.  Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza,
l'assegno mensile e' integrato con un ulteriore importo fissato dalla
Giunta provinciale in base all'entita' e alla qualita' dei servizi di
assistenza  e  di  cura offerti, come definiti ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera f).
   4.  Su richiesta della persona assistita o dei familiari o qualora
l'unita'  di  valutazione  riscontri che non e' garantita un'adeguata
assistenza,  parte  dell'assegno  di  cura  e' erogato sotto forma di
buoni-servizio.
   5.  La Giunta provinciale puo' aumentare l'assegno di cura mensile
ogni  due  anni,  con arrotondamento all'unita' di euro superiore, in
relazione   alle   variazioni  in  aumento,  accertate  dall'Istituto
nazionale  di  statistica,  dei  prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  di  impiegati,  verificatesi  nel  biennio  stesso. Rimane
esclusa la quota dell'indennita' di accompagnamento.