Art. 8. Prestazioni del fondo 1. Le prestazioni del fondo sono erogate all'interessato o al suo rappresentante legale sotto forma di assegno di cura mensile. In presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta provinciale, la prestazione puo' essere erogata, su richiesta, alle persone che prestano l'assistenza. 2. L'ammontare dell'assegno di cura mensile e' determinato in base al livello di non autosufficienza, valutato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, ed e' differenziato nei seguenti quattro livelli: a) 1 livello - euro 510; b) 2 livello - euro 900; c) 3 livello - euro 1.350; d) 4 livello - euro 1.800. 3. Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza, l'assegno mensile e' integrato con un ulteriore importo fissato dalla Giunta provinciale in base all'entita' e alla qualita' dei servizi di assistenza e di cura offerti, come definiti ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f). 4. Su richiesta della persona assistita o dei familiari o qualora l'unita' di valutazione riscontri che non e' garantita un'adeguata assistenza, parte dell'assegno di cura e' erogato sotto forma di buoni-servizio. 5. La Giunta provinciale puo' aumentare l'assegno di cura mensile ogni due anni, con arrotondamento all'unita' di euro superiore, in relazione alle variazioni in aumento, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi nel biennio stesso. Rimane esclusa la quota dell'indennita' di accompagnamento.