Art. 2.
               Destinatari degli interventi regionali

   1.  Sono  destinatari  degli  interventi  regionali  di  cui  alla
presente legge:
   a)  comuni  ubicati  in area montana, con priorita' per quelli con
popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni
ubicati  in  area  montana  con  meno  di  cinquecento  abitanti  che
presentano  situazioni  di  disagio  socio-economico,  come  indicato
dall'art. 3, comma 2;
   b)  comuni  ubicati  nell'area  del  Veneto  orientale  cosi' come
individuata  dall'art.  1,  comma  2, della legge regionale 22 giugno
1993, n. 16, «Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo
sviluppo economico e sociale del Veneto orientale», con priorita' per
quelle  amministrazioni  comunali  che presentano una popolazione non
superiore  ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di
disparita'   socio-economica   dovute  alla  sfavorevole  contiguita'
territoriale con Regioni a statuto speciale.
   2.  Per  comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera
a),  si intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell'ambito
territoriale della comunita' montana.