Art. 2. Destinatari degli interventi regionali 1. Sono destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge: a) comuni ubicati in area montana, con priorita' per quelli con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall'art. 3, comma 2; b) comuni ubicati nell'area del Veneto orientale cosi' come individuata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, «Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale», con priorita' per quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di disparita' socio-economica dovute alla sfavorevole contiguita' territoriale con Regioni a statuto speciale. 2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell'ambito territoriale della comunita' montana.