Art. 3.
     Criteri e modalita' di gestione degli interventi regionali

   1.  La  Giunta  regionale,  entro  sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'art. 1, comma 2, a valere per il
triennio  2007-2008-2009,  le  procedure,  i  termini,  le modalita',
l'attuazione  degli  interventi di cui alla presente legge, nonche' i
criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b).
   2.  Per  i  destinatari  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i
criteri per l'attuazione degli interventi sono stabiliti da:
   a)  l'indice  di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due
censimenti;
   b)  l'indice  di  abbandono  del  territorio  agricolo (superficie
agricola  utilizzata  -  SAU)  mettendo  in  rapporto  gli ultimi due
censimenti;
   e) l'indice di anzianita' della popolazione.
   3.  I  provvedimenti  di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta
regionale previo parere della competente commissione consiliare.