Art. 3. Criteri e modalita' di gestione degli interventi regionali 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, a valere per il triennio 2007-2008-2009, le procedure, i termini, le modalita', l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonche' i criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. Per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), i criteri per l'attuazione degli interventi sono stabiliti da: a) l'indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti; b) l'indice di abbandono del territorio agricolo (superficie agricola utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti; e) l'indice di anzianita' della popolazione. 3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.