Art. 4.
            Servizi socio-sanitari nei territori montani

   1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 34, in particolare dai
commi 19 e 20, dell'intesa della conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del  23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno
2006,   la   Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  individua tutti gli strumenti atti a garantire che nelle
unita'  locali  socio-sanitarie  (ULSS)  il  cui  ambito territoriale
insiste  su  territori dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a),  sia  garantita  la  capillare copertura nei territori dei comuni
medesimi, dei medici di medicina generale.
   2.  Nei  territori montani le ULSS, previo parere della conferenza
dei  sindaci  e  in  collaborazione  con  i comuni di cui al comma 1,
verificano  le  necessita'  e  predispongono  un adeguato servizio di
consegna  a  domicilio  dei medicinali, in particolare a favore della
popolazione dei centri abitati ad alta marginalita'.