Art. 4. Servizi socio-sanitari nei territori montani 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 34, in particolare dai commi 19 e 20, dell'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2006, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua tutti gli strumenti atti a garantire che nelle unita' locali socio-sanitarie (ULSS) il cui ambito territoriale insiste su territori dei comuni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sia garantita la capillare copertura nei territori dei comuni medesimi, dei medici di medicina generale. 2. Nei territori montani le ULSS, previo parere della conferenza dei sindaci e in collaborazione con i comuni di cui al comma 1, verificano le necessita' e predispongono un adeguato servizio di consegna a domicilio dei medicinali, in particolare a favore della popolazione dei centri abitati ad alta marginalita'.