Art. 5.
                          Norma di raccordo

   1.  Gli  interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni
confinanti  con  le regioni a statuto speciale sono realizzati tenuto
conto  anche di intese della Regione del Veneto con dette regioni, ai
sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione.
   2.  Per  il  fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua
gli  interventi  di  cui  alla presente legge in considerazione delle
iniziative  programmate in attuazione delle intese di cui al comma 1,
tenendo conto altresi' dei criteri di cui all'art. 3, comma 2.
   3.   Nel  caso  in  cui  gli  interventi  da  realizzare  ricadono
nell'ambito  di  applicazione  delle  intese, gli stessi sono gestiti
dall'organo comune di gestione previsto dalle intese stesse.