Art. 5. Norma di raccordo 1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale sono realizzati tenuto conto anche di intese della Regione del Veneto con dette regioni, ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione. 2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi di cui alla presente legge in considerazione delle iniziative programmate in attuazione delle intese di cui al comma 1, tenendo conto altresi' dei criteri di cui all'art. 3, comma 2. 3. Nel caso in cui gli interventi da realizzare ricadono nell'ambito di applicazione delle intese, gli stessi sono gestiti dall'organo comune di gestione previsto dalle intese stesse.