Art. 7.
                          Norma finanziaria

   1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 2, comma 1,
lettera  a),  quantificati  in  euro 9.000.000,00, per ciascuno degli
esercizi  2007,  2008  e  2009, si fa fronte mediante prelevamento di
pari   importo  dall'upb  U0186  «Fondo  speciale  per  le  spese  di
investimento»  partita n. 1 «Interventi regionali a favore dei comuni
ricadenti   nelle   aree  svantaggiate  di  montagna»  e  contestuale
incremento,  in  termini di competenza, dell'upb U0007 «Trasferimento
agli  enti locali per investimenti» del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
   2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'art. 2, comma 1,
lettera  b),  quantificati  in  euro  2.000.000,00 per ciascuno degli
esercizi  2007,  2008  e  2009, si fa fronte mediante prelevamento di
pari   importo  dall'upb  U0186  «Fondo  speciale  per  le  spese  di
investimento»  partita n. 2 «Interventi regionali a favore dei comuni
ricadenti  nell'area  del Veneto orientale» e contestuale incremento,
in  termini  di  competenza,  dell'upb U0007 «Trasferimento agli enti
locali   per   investimenti»   del  bilancio  di  previsione  2007  e
pluriennale 2007-2009».
   3.   Agli   oneri,  decorrenti  dall'esercizio  2008,  conseguenti
all'attuazione   degli   interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
limitatamente  alle  spese  di  gestione  dei  comuni ubicati in area
montana,  si  fa  fronte  con  le  risorse  allocate  nell'upb  U0005
«Interventi  indistinti  a  favore  degli  enti  locali» del bilancio
pluriennale 2007-2009.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneta.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneta.
   Venezia, 26 ottobre 2007
                                GALAN