Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), quantificati in euro 9.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento» partita n. 1 «Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna» e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0007 «Trasferimento agli enti locali per investimenti» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento» partita n. 2 «Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nell'area del Veneto orientale» e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0007 «Trasferimento agli enti locali per investimenti» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009». 3. Agli oneri, decorrenti dall'esercizio 2008, conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, limitatamente alle spese di gestione dei comuni ubicati in area montana, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0005 «Interventi indistinti a favore degli enti locali» del bilancio pluriennale 2007-2009. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Venezia, 26 ottobre 2007 GALAN