Art. 5. Sostituzione dell'art. 11. 1. L'art. 11 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. (Procedure) - 1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'art. 8 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria. 2. I contributi sono concessi, previa istruttoria svolta da Finaosta S.p.a. e successivo esame e valutazione da parte del comitato tecnico di cui all'art. 12, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle risorse necessarie. Finaosta S.p.a. eroga i contributi sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attivita' di ricerca. 3. I criteri, le modalita' e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale puo' prevedere, ove necessario, criteri e modalita' per la formazione di apposite graduatorie.».