(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), ed in conformita' alla normativa comunitaria vigente, i requisiti igienico-sanitari cui e' subordinato l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attivita'; b presso il domicilio del consumatore; c in locali non aperti al pubblico; d su area pubblica. 2. Restano disciplinate dalle rispettive normative vigenti in materia le seguenti attivita': a somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attivita' agrituristiche; b somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi ricettivi alberghieri o extralberghieri alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati; c somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.