(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       44 del 30 ottobre 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai sensi dell'art. 20,
comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle
attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e bevande. Abrogazione
della  legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), ed in conformita' alla
normativa  comunitaria  vigente, i requisiti igienico-sanitari cui e'
subordinato   l'esercizio   dell'attivita'   di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera a),
della  legge  regionale  n.  1/2006,  e l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione  di  alimenti  e bevande effettuata:     a) mediante
distributori  automatici  in  locali adibiti in modo esclusivo a tale
attivita';
    b presso il domicilio del consumatore;
    c in locali non aperti al pubblico;
    d su area pubblica.
   2.  Restano  disciplinate  dalle  rispettive  normative vigenti in
materia le seguenti attivita':
    a somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attivita'
agrituristiche;
    b  somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi
ricettivi  alberghieri  o extralberghieri alle persone alloggiate, ai
loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;
    c somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.