Art. 3.
                              Requisiti

   1.  I  requisiti  igienico-sanitari  minimi,  comuni  a  tutte  le
tipologie  di  cui  all'art.  2, sono elencati nell'allegato A.    2.
Oltre   ai   requisiti   di   cui   al   comma  1,  gli  esercizi  di
somministrazione  di  alimenti  e bevande, a seconda della tipologia,
sono  assoggettati al possesso degli ulteriori specifici requisiti di
cui all'allegato B.
   3.  I  requisiti  igienico-sanitari  per  la  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  effettuata  ai  sensi dell'art. 1 sono elencati
nell'allegato C.
   4.   Gli   allegati  A,  B  e  C  possono  essere  modificati  con
deliberazione della Giunta regionale.