Art. 3. Requisiti 1. I requisiti igienico-sanitari minimi, comuni a tutte le tipologie di cui all'art. 2, sono elencati nell'allegato A. 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a seconda della tipologia, sono assoggettati al possesso degli ulteriori specifici requisiti di cui all'allegato B. 3. I requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai sensi dell'art. 1 sono elencati nell'allegato C. 4. Gli allegati A, B e C possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.