Art. 4.
                         Disposizioni finali

   1.  I  titolari  delle  autorizzazioni  per la somministrazione di
alimenti  e  bevande  rilasciate  ai sensi dell'art. 3 della legge 25
agosto  1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento
e   sull'attivita'   dei  pubblici  esercizi),  in  conformita'  alle
disposizioni  igienico-sanitarie  vigenti  al  momento  del  rilascio
dell'autorizzazione  stessa,  e  coloro  che  a  dette autorizzazioni
subentrano  ai  sensi  dell'art.  11 della legge regionale n. 1/2006,
possono   continuare  ad  esercitare  l'attivita'  senza  obbligo  di
adeguamento  ai  requisiti  igienico-sanitari  previsti  dal presente
regolamento.   Il   subingresso  deve  essere  comunicato  al  Comune
competente   per   territorio   e   al  dipartimento  di  prevenzione
dell'Azienda  regionale  sanitaria  USL  della Valle d'Aosta.    2. I
titolari  delle  autorizzazioni  alla  somministrazione di alimenti e
bevande, rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, che
intendono  modificare  o  estendere  la tipologia di esercizio devono
comunicare  al  Comune competente per territorio e al dipartimento di
prevenzione  dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta
le  specifiche  attivita'  che  intendono esercitare nel rispetto dei
requisiti  igienico-sanitari previsti dal presente regolamento, salvo
l'obbligo  di  frequentare il corso di aggiornamento professionale di
cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2006.
   3.  I  titolari  delle  autorizzazioni  alla  somministrazione  di
alimenti  e  bevande,  rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge n.
287/1991,  che  intendono  trasferire  la  sede  oppure  ampliare  la
superficie dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti
e  bevande, devono comunicare al Comune competente per territorio, ai
sensi  dell'art.  9,  comma  4, della legge regionale n. 1/2006, e al
dipartimento  di  prevenzione  dell'Azienda  regionale  sanitaria USL
della  Valle  d'Aosta,  la  variazione,  nel  rispetto  dei requisiti
igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.