Art. 4. Disposizioni finali 1. I titolari delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), in conformita' alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, e coloro che a dette autorizzazioni subentrano ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2006, possono continuare ad esercitare l'attivita' senza obbligo di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento. Il subingresso deve essere comunicato al Comune competente per territorio e al dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta. 2. I titolari delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, che intendono modificare o estendere la tipologia di esercizio devono comunicare al Comune competente per territorio e al dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta le specifiche attivita' che intendono esercitare nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento, salvo l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2006. 3. I titolari delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991, che intendono trasferire la sede oppure ampliare la superficie dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono comunicare al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 1/2006, e al dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, la variazione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.