Art. 5.
                               Rinvio

   1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano
applicazione  le  disposizioni  vigenti in materia di sicurezza degli
alimenti,  degli  ambienti  di  lavoro,  di  sicurezza  e  tutela dei
lavoratori e di prevenzione degli incendi. Il presente regolamento e'
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 11 ottobre 2007.
                      p. il Presidente: Cerise
(Omissis).