Art. 5. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti, degli ambienti di lavoro, di sicurezza e tutela dei lavoratori e di prevenzione degli incendi. Il presente regolamento e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 11 ottobre 2007. p. il Presidente: Cerise (Omissis).