Art. 10
             Modalita' di concessione delle agevolazioni

1.  Entro quindici giorni dall'inizio delle procedure di valutazione,
la commissione competente redigera' l'elenco delle domande di accesso
alle  agevolazioni  ammesse,  con  successivo  atto  deliberativo  la
Regione  deliberera'  l'emissione  della  fidejussione, come previsto
all'art. 6 del presente regolamento.