Art. 10 Modalita' di concessione delle agevolazioni 1. Entro quindici giorni dall'inizio delle procedure di valutazione, la commissione competente redigera' l'elenco delle domande di accesso alle agevolazioni ammesse, con successivo atto deliberativo la Regione deliberera' l'emissione della fidejussione, come previsto all'art. 6 del presente regolamento.