Art. 4
                             Limitazioni

1.  L'agevolazione  di cui all'art. 6 del presente regolamento non e'
cumulabile  con  altre agevolazioni statali regionali e comunitarie o
comunque  concesse  da  enti  o istituzioni pubbliche per le medesime
finalita'  di  cui  alla  legge  regionale. 2. La fidejussione di cui
all'art.  6,  dovra' essere riferita ad un contratto di finanziamento
il  cui importo, per ciascuno dei soggetti beneficiari, non superi il
limite  fissato  dal  regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006, di cui all'art. 3.
3.  In ogni caso la fidejussione regionale concessa non puo' superare
l'ottanta per cento del debito sotteso derivante dal finanziamento di
cui  al  comma  2, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2,
paragrafo  4,  lettera  d)  del  regolamento  (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006.