Art. 4 Limitazioni 1. L'agevolazione di cui all'art. 6 del presente regolamento non e' cumulabile con altre agevolazioni statali regionali e comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per le medesime finalita' di cui alla legge regionale. 2. La fidejussione di cui all'art. 6, dovra' essere riferita ad un contratto di finanziamento il cui importo, per ciascuno dei soggetti beneficiari, non superi il limite fissato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, di cui all'art. 3. 3. In ogni caso la fidejussione regionale concessa non puo' superare l'ottanta per cento del debito sotteso derivante dal finanziamento di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.