Art. 7 Termini e modalita' per la presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dell'agevolazione di cui al presente regolamento sono redatte utilizzando un apposito modulo, predisposto dall'Assessorato regionale alle attivita' produttive, e sulla busta devono riportare, a pena di inammissibilita', la dicitura «Agevolazione ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007». 2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce termini e modalita' di presentazione delle domande. 3. Le domande regolarmente pervenute sono sottoposte all'istruttoria curata dall'apposita Commissione di valutazione, istituita ai sensi della legge regionale, secondo le modalita' di seguito indicate. 4. Ogni singola domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) relazione illustrativa dell'attivita' svolta dall'imprenditore istante; b) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi economici, chiusi antecedentemente al 1 dicembre 2006; c) documentazione delle perdite subite, cosi' come risultanti da apposita relazione del professionista nominato dall'imprenditore istante; d) piano di ammortamento del finanziamento richiesto all'Istituto di credito; e) certificato attestante la collocazione della unita' locale ubicata nelle aree montane di San Massimo e Capracotta; j) lo statuto e l'atto costitutivo dell'imprenditore istante, se costituito in forma collettiva, ovvero la dichiarazione dell'imprenditore individuale da cui risulti che questo svolge una delle attivita' indicate all'art. 5 del presente regolamento; g) dichiarazione in forma scritta dell'imprenditore istante che attesti: 1) di non aver ottenuto finanziamenti nazionali, regionali e comunitari nello stesso periodo e per il medesimo fine di cui alla legge regionale; 2) eventuali altri aiuti ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso; 3) di non aver subito condanne definitive per reati connessi all'ottenimento di finanziamenti pubblic; 4) autorizzazione al trattamento dei dati personali; b) per le imprese che operano da meno di tre anni, ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a comprovare le perdite oggettivamente subite.