Art. 10. Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 22/1997 1. Il comma 4, dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 e' sostituito dal seguente: «4. L'ufficio di presidenza del consiglio, verificato il numero e la regolarita' delle firme raccolte, trasmette la richiesta di referendum alla commissione di garanzia statutaria (di seguito denominata commissione,) ai fini di cui all'art. 82 dello statuto.». 2. Il comma 5, dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 e' sostituito dal seguente: «5. Il presidente della giunta regionale, sulla base del parere obbligatorio della commissione, provvede con decreto motivato sulla ammissibilita' della richiesta in conformita' allo statuto ed alle norme di cui alla presente legge.». 3. Il comma 6, dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 e' sostituito dal seguente: «6. Il presidente della giunta regionale dispone la pubblicazione della deliberazione sulla richiesta di referendum nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione e', altresi', trasmessa ai promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione, delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per la indizione del referendum.».