Art. 10.
        Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 22/1997

   1. Il comma 4, dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n.
22 e' sostituito dal seguente:
   «4.  L'ufficio di presidenza del consiglio, verificato il numero e
la  regolarita'  delle  firme  raccolte,  trasmette  la  richiesta di
referendum  alla  commissione  di  garanzia  statutaria  (di  seguito
denominata commissione,) ai fini di cui all'art. 82 dello statuto.».
   2. Il comma 5, dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n.
22 e' sostituito dal seguente:
   «5.  Il  presidente  della giunta regionale, sulla base del parere
obbligatorio  della  commissione, provvede con decreto motivato sulla
ammissibilita'  della  richiesta  in conformita' allo statuto ed alle
norme di cui alla presente legge.».
   3. Il comma 6, dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n.
22 e' sostituito dal seguente:
   «6.  Il presidente della giunta regionale dispone la pubblicazione
della  deliberazione  sulla  richiesta  di  referendum nel Bollettino
ufficiale  della Regione. La deliberazione e', altresi', trasmessa ai
promotori per la raccolta, entro sessanta giorni dalla comunicazione,
delle ulteriori firme per il raggiungimento del numero necessario per
la indizione del referendum.».