Art. 11.
      Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 22/1997

   1.  L'art.  5  della  legge regionale n. 22/1997 e' sostituito dal
seguente:
   «Art. 5. (Ammissibilita' del referendum di iniziativa dei consigli
provinciali  e comunali). -- 1. Entro il 31 ottobre il presidente del
consiglio   regionali  trasmette  la  richiesta  di  referendum  alla
commissione,  che  esprime parere motivato sulla ammissibilita' della
stessa.
   2.   Il   presidente   della  giunta  regionale,  sulla  base  del
pareredella  commissione,  provvede con decreto motivato non oltre il
15 novembre.
   3.  Il  presidente  della giunta regionale provvede alla indizione
del referendum.
   4.  La  deliberazione sulla richiesta di referendum trasmessa agli
enti promotori.».