Art. 11. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 22/1997 1. L'art. 5 della legge regionale n. 22/1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. (Ammissibilita' del referendum di iniziativa dei consigli provinciali e comunali). -- 1. Entro il 31 ottobre il presidente del consiglio regionali trasmette la richiesta di referendum alla commissione, che esprime parere motivato sulla ammissibilita' della stessa. 2. Il presidente della giunta regionale, sulla base del pareredella commissione, provvede con decreto motivato non oltre il 15 novembre. 3. Il presidente della giunta regionale provvede alla indizione del referendum. 4. La deliberazione sulla richiesta di referendum trasmessa agli enti promotori.».