Art. 12.
        Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 22/1997

   1. Il comma 2, dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 1997, n.
22 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Entro  il  31  dicembre, il presidente della giunta regionale
provvede,  sentiti  i  promotori  ed  i  delegati  delle richieste di
referendum,  alla  concentrazione  di  quelle  tra  esse che rivelino
uniformita'  o  analogia  di  materia,  mantenendo invece distinte le
altre   che  non  presentano  tali  caratteri.  La  deliberazione  e'
pubblicata  e  trasmessa  ai  sensi  dei  commi  3  e 4 dell'articolo
precedente.».