Art. 12. Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 22/1997 1. Il comma 2, dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 31 dicembre, il presidente della giunta regionale provvede, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformita' o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri. La deliberazione e' pubblicata e trasmessa ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo precedente.».