Art. 13. Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 22/1997 1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 e' sostituito dal seguente: «1. Se prima della data di svolgimento del referendum gli atti o le singole disposizioni cui il referendum si riferisce siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il presidente della giunta regionale, acquisito il parere della commissione, con proprio decreto, dichiara che le relative operazioni non hanno piu' corso.».