Art. 13.
       Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 22/1997

   1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n.
22 e' sostituito dal seguente:
   «1.  Se  prima della data di svolgimento del referendum gli atti o
le   singole  disposizioni  cui  il  referendum  si  riferisce  siano
abrogati,  modificati  o  dichiarati  incostituzionali, il presidente
della  giunta  regionale,  acquisito il parere della commissione, con
proprio  decreto,  dichiara che le relative operazioni non hanno piu'
corso.».