Art. 3.
                        Composizione e durata

   1.  La  commissione  e'  composta da 7 membri eletti dal consiglio
regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti tra:
   a)    magistrati   a   riposo   delle   giurisdizioni   ordinaria,
amministrativa e contabile;
   b)   professori   universitari  di  ruolo  in  materie  giuridiche
opolitologiche;
   c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
   d)  esperti  di  riconosciuta  competenza  in  materia di pubblica
amministrazione.
   2. La commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
unica  votazione  elegge  al  proprio  interno  il  presidente  ed un
vicepresidente.  Il  presidente  resta  in  carica  tre anni e non e'
rieleggibile.
   3. I componenti della commissione restano in carica per un periodo
di  sei  anni  e  non  sono  rieleggibili.  Se  un  componente  della
commissione  cessa  dall'incarico prima della scadenza del mandato,il
suo successore resta in carica sei anni.