Art. 3. Composizione e durata 1. La commissione e' composta da 7 membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti tra: a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; b) professori universitari di ruolo in materie giuridiche opolitologiche; c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio; d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione. 2. La commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione elegge al proprio interno il presidente ed un vicepresidente. Il presidente resta in carica tre anni e non e' rieleggibile. 3. I componenti della commissione restano in carica per un periodo di sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato,il suo successore resta in carica sei anni.