Art. 4. Incompatibilita' e prerogative 1. L'ufficio di componente della commissione e' incompatibile con l'espletamento di qualunque attivita' professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione. 2. I componenti della commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purche' tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico. 3. La commissione ha sede presso il consiglio regionale dell'Umbria. L'ufficio di presidenza del consiglio definisce le ulteriori modalita' di funzionamento e organizzazione della commissione.