Art. 4.
                   Incompatibilita' e prerogative

   1.  L'ufficio di componente della commissione e' incompatibile con
l'espletamento di qualunque attivita' professionale, imprenditoriale,
commerciale  o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di
interessi con la Regione.
   2.  I  componenti  della commissione, nello svolgimento delle loro
funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione,
purche' tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
   3.   La   commissione   ha  sede  presso  il  consiglio  regionale
dell'Umbria.  L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  definisce le
ulteriori   modalita'   di   funzionamento   e  organizzazione  della
commissione.