Art. 6.
                Termini per l'espressione del parere

   1. La commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dal
ricevimento  della  richiesta da parte del presidente del consiglio o
del  presidente  della giunta regionale. Il termine e' prorogabile di
ulteriori  dieci  giorni  una  sola volta e sulla base di motivazioni
espresse.