Art. 7.
                        Efficacia del parere

   1.  La  commissione  trasmette  al richiedente, ed in ogni caso al
consiglio regionale, tutti i pareri espressi.
   2.  I  pareri  trasmessi  dalla  commissione  sono  pubblicati nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   3.  Qualora  la commissione ritenga che una legge o un regolamento
regionale  non  siano  conformi  allo  statuto  gli  organi regionali
competenti  sono  tenuti a riesaminare l'atto oggetto di rilievo ed a
riapprovarlo, con o senza modifiche.