Art. 7. Efficacia del parere 1. La commissione trasmette al richiedente, ed in ogni caso al consiglio regionale, tutti i pareri espressi. 2. I pareri trasmessi dalla commissione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Qualora la commissione ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo statuto gli organi regionali competenti sono tenuti a riesaminare l'atto oggetto di rilievo ed a riapprovarlo, con o senza modifiche.