Art. 8.
           Attribuzioni in materia di referendum regionali

   1.  La  commissione  esprime il proprio parere sull'ammissibilita'
delle  proposte  di  referendum, secondo le modalita' stabilite dalla
legge regionale 4 luglio 1997, n. 22 (Norme sul referendum abrogativo
esul referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali).