Art. 9.
                        Ulteriori competenze

   1.  La  commissione  e'  altresi'  organo consultivo della Regione
sulle   questioni   giuridiche  che  concernono  l'interpretazione  e
l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie.
   2.   Le  commissioni  consiliari,  a  maggioranza  dei  due  terzi
deipropri  componenti,  possono  richiedere  pareri alla commissione,
avanzando  motivata  richiesta  al presidente del consiglio regionale
che la inoltra alla stessa.
   3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti
dalla  legge  regionale  n.  22/1997 e successive modificazioni, sono
tenuti a sentire il parere della commissione.