Art. 9. Ulteriori competenze 1. La commissione e' altresi' organo consultivo della Regione sulle questioni giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie. 2. Le commissioni consiliari, a maggioranza dei due terzi deipropri componenti, possono richiedere pareri alla commissione, avanzando motivata richiesta al presidente del consiglio regionale che la inoltra alla stessa. 3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale n. 22/1997 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della commissione.