(Provincia di Bolzano)
(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
         Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2007)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga

   la seguente legge:
                               Art. 1.

                        Attivita' industriale



   1.  Ai  sensi  della  presente  legge per attivita' industriale si
intende   l'esercizio   professionale   di   un'attivita'   economica
organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e
dell'erogazione   dei   servizi   connessi,   inclusa   la   relativa
distribuzione e vendita.
   2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici
requisiti  professionali  per  l'esercizio  di  determinate attivita'
industriali, fatte salve eventuali norme speciali.