(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Attivita' industriale 1. Ai sensi della presente legge per attivita' industriale si intende l'esercizio professionale di un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o della trasformazione di beni e dell'erogazione dei servizi connessi, inclusa la relativa distribuzione e vendita. 2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attivita' industriali, fatte salve eventuali norme speciali.