Art. 4.

                           Rimborso spese

   1.  Alla  liquidazione  e  al rimborso delle spese sostenute dalla
provincia di Milano in attuazione delle funzioni di cui all'art. 2 si
provvede  con  decreto del dirigente competente per materia, ai sensi
dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2006 e della legge regionale
23  luglio  1996,  n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e
della dirigenza della Giunta regionale).