Art. 4. Rimborso spese 1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2006 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).