Art. 11.

   1.  L'art.  16  della  legge  regionale  9  agosto  1982, n. 7, e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  16  (Modalita' di adozione delle deliberazioni camerali). -
1.  Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate, fatto salvo
quanto  disposto  dai  commi  2  e  3,  in presenza della maggioranza
assoluta  dei  componenti  e con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
   2.  Le  deliberazioni  di approvazione e di modifica dello statuto
camerale  sono  adottate  con il voto favorevole della maggioranza di
due terzi dei componenti.
   3.  Le  deliberazioni  consiliari  di  elezione  della Giunta, del
Presidente  e  di  sfiducia  nei  confronti  degli stessi, nonche' le
deliberazioni  consiliari  per  l'istituzione  di aziende, gestioni o
servizi   speciali,  nonche'  di  uffici  staccati  in  comuni  della
circoscrizione  provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta
dei componenti.
   4.  Le  deliberazioni  aventi  per  oggetto  persone  fisiche sono
adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.
   5. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
   6.  Le  deliberazioni degli organi camerali, entro quindici giorni
dalla  data  della  loro  adozione,  devono  essere  esposte all'albo
camerale per la durata di otto giorni consecutivi».