Art. 11. 1. L'art. 16 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Modalita' di adozione delle deliberazioni camerali). - 1. Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti. 3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonche' le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonche' di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto. 5. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. 6. Le deliberazioni degli organi camerali, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi».