Art. 16.
                 Adeguamento degli statuti camerali

   1.  Le  Camere  adeguano i propri statuti entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  In  caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine
indicato   dal   comma   1,  la  Giunta  provinciale  rispettivamente
competente  diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta
giorni.  Scaduto  tale  termine,  la  Giunta  provinciale scioglie il
Consiglio  camerale  inadempiente  ai  sensi  dell'art.  29, comma 2,
lettera  a)  della  legge  regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive
modificazioni.