Art. 16. Adeguamento degli statuti camerali 1. Le Camere adeguano i propri statuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale rispettivamente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.