Art. 17.
                             Testo unico

    1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  compilare il testo
unificato delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura di Trento e di
Bolzano, senza introdurvi modifica alcuna.
   2.  Il  testo unificato sara' approvato con decreto del Presidente
della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
   Trento, 24 ottobre 2007
                               DELLAI