Art. 17. Testo unico 1. La Giunta regionale e' autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurvi modifica alcuna. 2. Il testo unificato sara' approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 24 ottobre 2007 DELLAI