Art. 3.
                 Attribuzione e compiti delle Camere

   1.  Al  primo  trattino  del  terzo  comma dell'art. 3 della legge
regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' anteposto il seguente:
   «provvedono alla tenuta del Registro delle imprese; ».
   2.  Dopo  il terzo comma dell'art.3 della legge regionale 9 agosto
1982, n. 7, e' inserito il seguente:
   «Le Camere possono tra l'altro:
   promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
   predisporre   e   promuovere   contratti-tipo  tra  imprese,  loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori
e degli utenti, nonche' istituire servizi di mediazione;
   promuovere  forme  di  controllo sulla presenza di clausole inique
inserite nei contratti;
   promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai
sensi dell'art.2601 del codice civile.».