Art. 3. Attribuzione e compiti delle Camere 1. Al primo trattino del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' anteposto il seguente: «provvedono alla tenuta del Registro delle imprese; ». 2. Dopo il terzo comma dell'art.3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, e' inserito il seguente: «Le Camere possono tra l'altro: promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti; predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonche' istituire servizi di mediazione; promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601 del codice civile.».