Art. 4.
       Aziende, societa', gestioni, servizi speciali camerali

   1.  Nel comma 1 dell'art.4 della legge regionale 9 agosto 1982, n.
7  e  successive  modificazioni,  le  parole  «Le  Camere, secondo le
attribuzioni  ad  esse  conferite, possono, mediante deliberazione di
esclusiva  competenza  del Consiglio camerale:» sono sostituite dalle
parole «Le Camere possono:».