Art. 4. Aziende, societa', gestioni, servizi speciali camerali 1. Nel comma 1 dell'art.4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole «Le Camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio camerale:» sono sostituite dalle parole «Le Camere possono:».