Art. 5.

   1.  L'art.  6  della  legge  regionale  9  agosto  1982,  n.  7 e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  6 (Composizione e durata in carica del Consiglio camerale).
-  1.  Il  numero  dei componenti il Consiglio camerale e' fissato in
quarantasette membri, di cui:
   a)  quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei
settori   dell'agricoltura,   dell'artigianato,  dell'industria,  del
commercio,  del  turismo,  dei  trasporti  e  delle  spedizioni,  del
credito,  delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri
settori  di  rilevante  interesse  per  l'economia  della  rispettiva
provincia  di  appartenenza;  nella  composizione  del  Consiglio  e'
assicurata   la  rappresentanza  autonoma  delle  societa'  in  forma
cooperativa;
   b)   due   consiglieri   in  rappresentanza  delle  organizzazioni
sindacali   dei  lavoratori  e  delle  associazioni  a  tutela  degli
interessi dei consumatori e degli utenti.
   2.  In  ogni  caso,  alle  imprese  dei  settori dell'agricoltura,
dell'artigianato,  dell'industria  e  del  commercio spetta almeno la
meta' del numero dei componenti.
   3.   Gli   statuti  delle  Camere  possono  inoltre  prevedere  la
partecipazione  al  Consiglio  camerale  di  ulteriori componenti, in
rappresentanza  dei  liberi professionisti, in numero non superiore a
tre.
   4. Il Consiglio dura in carica cinque anni».