Art. 5. 1. L'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Composizione e durata in carica del Consiglio camerale). - 1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale e' fissato in quarantasette membri, di cui: a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio e' assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa; b) due consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. 2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la meta' del numero dei componenti. 3. Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre. 4. Il Consiglio dura in carica cinque anni».