Art. 7.

   1.  L'art.10  della  legge  regionale  9  agosto  1982,  n.  7  e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  10  (Compiti  del  Consiglio  camerale).  - 1. Il Consiglio
approva lo statuto e le relative modifiche.
   2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina
il Collegio dei revisori dei conti.
   3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni
ed il bilancio di esercizio.
   4.  Il  Consiglio,  con  mozione  motivata  esprime  la sfiducia e
determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.
   5.  Il  Consiglio  delibera  l'istituzione  di aziende, gestioni o
servizi   speciali,  nonche'  di  uffici  staccati  in  comuni  della
circoscrizione provinciale.
   6.  Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio
promuove  iniziative  ed  esprime  pareri  e  voti sulle questioni di
carattere  generale,  le  quali  siano  sottoposte  alla Camera dalla
Regione,  dalle  Province  o  da  altri  enti  locali  o  dai singoli
componenti il Consiglio.
   7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi
nei casi previsti dall'art. 15.
   8.  Il  Consiglio  si  riunisce  in due sessioni ordinarie entro i
termini  previsti  dallo  statuto  per l'approvazione del bilancio di
esercizio  e  del  preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi
quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno
un quarto dei membri del Consiglio stesso.
   9.  Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio puo'
costituire  apposite  commissioni,  comitati  o gruppi di studio e di
lavoro,  aperti  anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui
composizione  e  il  cui  funzionamento sono disciplinati di volta in
volta mediante appositi regolamenti camerali.».