Art. 7. 1. L'art.10 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Compiti del Consiglio camerale). - 1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche. 2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti. 3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio. 4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente. 5. Il Consiglio delibera l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonche' di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale. 6. Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio. 7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall'art. 15. 8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso. 9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio puo' costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerali.».