Art. 8.
                Vicepresidente della Giunta camerale

   1. Il terzo ed il quarto comma dell'art.11 della legge regionale 9
agosto  1982,  n.  7  e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
   «Il  Presidente  nomina,  con  proprio provvedimento, fra i membri
della Giunta uno o due Vicepresidenti.
   Per  la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere
a   un  gruppo  linguistico  diverso  da  quello  cui  appartiene  il
Presidente.».