Art. 8. Vicepresidente della Giunta camerale 1. Il terzo ed il quarto comma dell'art.11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti. Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.».