Art. 9.
                        Collegio dei revisori

   1.  Nel  primo  comma  dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto
1982,  n. 7, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Uno dei
membri  effettivi  ed  uno  dei  membri  supplenti  del  Collegio dei
revisori  dei  conti  sono  designati  dalla  Giunta  della Provincia
autonoma competente.».