Art. 10.
           Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili

1.  Gli  effluenti  zootecnici  palabili  destinati all'utilizzazione
agronomica   sono   raccolti   in   contenitori   per  lo  stoccaggio
dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente
a  contenere  i  medesimi  nei  periodi  in cui l'impiego agricolo e'
limitato   o   impedito  da  motivazioni  agronomiche,  climatiche  o
normative.   2.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  7,  lo
stoccaggio   dei   materiali   palabili   deve   avvenire  su  platea
impermeabilizzata,  avente  una portanza sufficiente a reggere, senza
cedimenti  o  lesioni,  il  peso del materiale accumulato e dei mezzi
utilizzati per la movimentazione.
3.  In  considerazione  della  consistenza palabile dei materiali, la
platea  di  stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro
perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici
per  la  completa  asportazione del materiale e deve essere dotata di
adeguata  pendenza  per  il  convogliamento verso appositi sistemi di
raccolta  e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque
di lavaggio della platea.
4. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria,
la  capacita'  di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantita' di
effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del
vuoto  sanitario,  non  deve  essere inferiore al volume di materiale
palabile prodotto in 90 giorni.
5.  Il  dimensionamento  della  platea  di  stoccaggio,  qualora  non
sussistano  esigenze particolari di una piu' analitica determinazione
dei  volumi stoccati, e' calcolato sulla base dei coefficienti di cui
alla tabella 1 dell'allegato I.
6.  Nel caso di allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90
giorni  le  lettiere  possono  essere  stoccate  al termine del ciclo
produttivo  sotto  forma  di  cumuli  in  campo,  fatte salve diverse
disposizioni delle autorita' sanitarie.
7.  Sono  considerate  utili,  ai fini del calcolo della capacita' di
stoccaggio:
a)  le  superfici  della lettiera permanente, purche' alla base siano
impermeabilizzate;
b)  le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti
i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline
ovaiole  e  dei  riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle
autorita' sanitarie.
8.  I  liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per
quanto  riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili,
fatti  salvi  i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti
annessi  alle  platee  o  le  modalita'  di gestione ne consentano la
significativa riduzione dei volumi.
9.   Fatta   eccezione  per  gli  adeguamenti  imposti  dal  presente
regolamento,  e'  vietata  la nuova localizzazione dei contenitori di
stoccaggio  degli  effluenti  zootecnici  palabili nelle zone ad alto
rischio di esondazione individuate dal piano di assetto idrogeologico
del bacino del fiume Po.
10.  Le  aree  non  impermeabilizzate  funzionalmente  connesse  alle
strutture  di  allevamento  ed  interessate dalla presenza di animali
sono  soggette  a  periodica  asportazione degli effluenti al fine di
evitare  accumuli  di  deiezioni.  Sono inoltre adottati accorgimenti
volti  a  contenere  i  fenomeni  di ruscellamento superficiale delle
acque meteoriche e di sgrondo.