Art. 10. Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili 1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. 3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea. 4. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantita' di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. 5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, e' calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'allegato I. 6. Nel caso di allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. 7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacita' di stoccaggio: a) le superfici della lettiera permanente, purche' alla base siano impermeabilizzate; b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. 8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalita' di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi. 9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, e' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Po. 10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.