Art. 11.
                         Accumulo dei letami

1.  L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle
dello  stoccaggio effettuato ai sensi dell'art. 10, esclusi gli altri
materiali  assimilati,  e' ammesso per un periodo non superiore a tre
mesi.  2.  L'accumulo  puo'  essere  praticato  ai  soli  fini  della
utilizzazione  agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati
ed  in  quantitativi  non  superiori  al  fabbisogno  di  letame  dei
medesimi.
3. L'accumulo non puo' essere ripetuto nello stesso punto per piu' di
una  stagione  agraria e ed e' effettuato nel rispetto delle seguenti
distanze:
a) 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;
b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
c)  40  metri  dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonche'
dai  corpi  idrici  ricadenti  nelle  zone umide individuate ai sensi
della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d)  50  metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per
quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;
4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:
a)  limitare  lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il
contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura
superiore,  fatte  salve  le modifiche conseguenti alla permanenza in
campo,  l'accumulo  deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso
superficiale delle acque piovane;
b)  garantire  il  drenaggio del percolato prima del trasferimento in
campo durante le fasi di stoccaggio;
c) favorire l'aerazione della massa.
5.  L'accumulo e' vietato ai sensi del piano di assetto idrogeologico
del  Bacino  del  fiume  Po nei territori ricadenti in fascia A e nei
terreni sistemati a campoletto.
6.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  definite, nel
rispetto  delle  finalita' del presente regolamento, specifiche norme
per  la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura
biologica  o  di  forme tradizionali di valorizzazione della sostanza
organica.