Art. 11. Accumulo dei letami 1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'art. 10, esclusi gli altri materiali assimilati, e' ammesso per un periodo non superiore a tre mesi. 2. L'accumulo puo' essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. 3. L'accumulo non puo' essere ripetuto nello stesso punto per piu' di una stagione agraria e ed e' effettuato nel rispetto delle seguenti distanze: a) 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio; b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali; c) 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonche' dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; d) 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali; 4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da: a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane; b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio; c) favorire l'aerazione della massa. 5. L'accumulo e' vietato ai sensi del piano di assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in fascia A e nei terreni sistemati a campoletto. 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalita' del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.