Art. 12. Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili 1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. 2. Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. 3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonche' delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri. 4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno. 5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilita' K10-7 cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonche' dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. 6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un piu' alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da piu' tempo. 7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e' calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilita' di omogeneizzazione del liquame. 8. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantita' di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in: a) 90 giorni per: 1) gli allevamenti nuovi ed esistenti con produzione inferiore o uguale a 3.000 chili per anno di azoto zootecnico prodotto; 2) gli allevamenti esistenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini; b) 120 giorni per: 1) i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti relativamente a bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini di cui al punto a); 2) gli allevamenti esistenti, i loro amplia-menti ed i nuovi allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali senza la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini; 3) gli allevamenti di suini e avicunicoli esistenti; 4) gli allevamenti di bovini da carne nuovi, esistenti e loro ampliamenti; c) 180 giorni per i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti di suini e avicunicoli. 9. A far data dal 31 dicembre 2013 la capacita' di stoccaggio di tutti gli allevamenti suini e avicunicoli non dovra' essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni. 10. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, e' calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'allegato I. 11. Nel caso di allevamenti esistenti ricadenti in zone classificate come montane dalla vigente normativa regionale e' comunque ammessa una capacita' di stoccaggio pari a 90 giorni. 12. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, e' raccomandata una capacita' di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili pari ad almeno 180 giorni. 13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. 14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, e' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal piano di assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po. 15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.