Art. 12.
         Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili

1.  Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione
agronomica   sono   raccolti   in   contenitori   per  lo  stoccaggio
dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacita' sufficiente
a  contenere  i  medesimi  nei  periodi  in cui l'impiego agricolo e'
limitato   o   impedito  da  motivazioni  agronomiche,  climatiche  o
normative.  2.  Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili
sono  realizzati  in  modo  da  poter  accogliere  anche  le acque di
lavaggio   delle  strutture,  degli  impianti  e  delle  attrezzature
zootecniche,  fatta  eccezione per le trattrici agricole, quando tali
acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.
3.  Alla  produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto
dei  valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle
acque  meteoriche  convogliate  nei  contenitori  dello stoccaggio da
superfici  scoperte  impermeabilizzate  interessate dalla presenza di
effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione,
attraverso  opportune  deviazioni, delle acque bianche provenienti da
tetti  e  tettoie nonche' delle acque di prima pioggia provenienti da
aree  non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non
dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere
conto  delle  precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e
di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
4.   Il   fondo  e  le  pareti  dei  contenitori  sono  adeguatamente
impermeabilizzati  mediante  materiale naturale o artificiale al fine
di  evitare  percolazioni  o  dispersioni  degli effluenti zootecnici
stessi all'esterno.
5.  Nel  caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono
costruiti  abbiano  un  coefficiente  di permeabilita' K10-7 cm/s, il
fondo  e  le  pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto
artificiale  o  naturale  posto  su  un adeguato strato di argilla di
riporto,  nonche' dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un
fosso  di  guardia  perimetrale  adeguatamente dimensionato e isolato
idraulicamente dalla normale rete scolante.
6.  Nel  caso  di  costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al
fine  di indurre un piu' alto livello di stabilizzazione dei liquami,
deve  essere  previsto,  per  le  aziende  in  cui  venga prodotto un
quantitativo  di  oltre  6.000  chilogrammi  di  azoto  all'anno,  il
frazionamento   del   loro   volume   di  stoccaggio  in  almeno  due
contenitori.  Il  prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino
contenente liquame stoccato da piu' tempo.
7.  Il  dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e' calcolato in
modo  tale  da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la
possibilita' di omogeneizzazione del liquame.
8. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria,
la  capacita'  di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantita' di
effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del
vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale non
palabile prodotto in:
a) 90 giorni per:
1)  gli  allevamenti  nuovi  ed  esistenti con produzione inferiore o
uguale a 3.000 chili per anno di azoto zootecnico prodotto;
2)   gli  allevamenti  esistenti  di  bovini  da  latte  o  di  linea
vacca-vitello,  bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni
caratterizzati  da  assetti  colturali  che  prevedono la presenza di
prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;
b) 120 giorni per:
1)   i   nuovi   allevamenti  o  l'ampliamento  di  quelli  esistenti
relativamente  a  bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini,
equini e ovicaprini di cui al punto a);
2)  gli  allevamenti  esistenti,  i  loro  amplia-menti  ed  i  nuovi
allevamenti  di  bovini  da latte o di linea vacca-vitello, bufalini,
equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti
colturali  senza  la  presenza  di  prati  di  media o lunga durata e
cereali autunno-vernini;
3) gli allevamenti di suini e avicunicoli esistenti;
4)  gli  allevamenti  di  bovini  da  carne  nuovi,  esistenti e loro
ampliamenti;
c)  180  giorni  per  i  nuovi  allevamenti o l'ampliamento di quelli
esistenti di suini e avicunicoli.
9.  A  far  data  dal  31 dicembre 2013 la capacita' di stoccaggio di
tutti gli allevamenti suini e avicunicoli non dovra' essere inferiore
al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni.
10.  Il  dimensionamento  dei  contenitori di stoccaggio, qualora non
sussistano  esigenze particolari di una piu' analitica determinazione
dei  volumi stoccati, e' calcolato sulla base dei coefficienti di cui
alla tabella 1 dell'allegato I.
11.  Nel caso di allevamenti esistenti ricadenti in zone classificate
come  montane  dalla  vigente normativa regionale e' comunque ammessa
una capacita' di stoccaggio pari a 90 giorni.
12.  Fatto  salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, e' raccomandata
una  capacita'  di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili
pari ad almeno 180 giorni.
13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti
non  sono  considerate  utili  al calcolo dei volumi di stoccaggio le
fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
14.   Fatta  eccezione  per  gli  adeguamenti  imposti  dal  presente
regolamento,  e'  vietata  la nuova localizzazione dei contenitori di
stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto
rischio di esondazione individuate dal piano di assetto idrogeologico
del Bacino del fiume Po.
15.  Le  aree  non  impermeabilizzate  funzionalmente  connesse  alle
strutture  di  allevamento  ed  interessate dalla presenza di animali
sono  soggette  a  periodiche asportazione degli effluenti al fine di
evitare  accumuli  di  deiezioni.  Sono inoltre adottati accorgimenti
volti  a  contenere  i  fenomeni  di ruscellamento superficiale delle
acque meteoriche e di sgrondo.