Art. 14. Dosi di applicazione 1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata in quantita' di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. 2. Al fine di contenere i fenomeni di lisciviazione e perdita dell'azoto, la quantita' di effluente zootecnico destinata all'applicazione al terreno e' valutata in relazione al contenuto di azoto degli effluenti stessi. 3. La quantita' di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4. 4. La quantita' di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici su terreni caratterizzati, sulla base delle informazioni e dei criteri resi disponibili dal sistema informativo collegato all'anagrafe unica, da capacita' protettiva bassa o moderatamente bassa non deve comunque superare il valore di 250 chilogrammi per ettaro e per anno, nel caso di nuovi allevamenti o di aumenti della capacita' zootecnica degli allevamenti esistenti che comportino un incremento nella quantita' di azoto al campo uguale o superiore al 30 per cento. 5. La quantita' di azoto di cui ai commi 3 e 4 e' intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici ed e' calcolata: a) sulla base dei coefficienti della tabella 2 dell'allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso; b) comprendendo il quantitativo di azoto degli effluenti zootecnici depositati dagli animali quando sono tenuti al pascolo. 6. La quantita' di azoto destinata all'applicazione al terreno deve essere distribuita e frazionata in base: a) ai fabbisogni delle colture; b) al loro ritmo di assorbimento; c) ai precedenti colturali.