Art. 14.
                        Dosi di applicazione

1.  L'applicazione  al terreno degli effluenti zootecnici deve essere
effettuata in quantita' di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni
delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.
2.  Al  fine  di  contenere  i  fenomeni  di  lisciviazione e perdita
dell'azoto,   la   quantita'   di   effluente   zootecnico  destinata
all'applicazione  al terreno e' valutata in relazione al contenuto di
azoto degli effluenti stessi.
3.  La  quantita' di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici
non  deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e
per anno, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4.
4.  La  quantita' di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici
su  terreni  caratterizzati,  sulla  base  delle  informazioni  e dei
criteri   resi   disponibili   dal   sistema   informativo  collegato
all'anagrafe  unica,  da  capacita'  protettiva bassa o moderatamente
bassa  non  deve  comunque  superare il valore di 250 chilogrammi per
ettaro  e  per anno, nel caso di nuovi allevamenti o di aumenti della
capacita'  zootecnica  degli  allevamenti esistenti che comportino un
incremento nella quantita' di azoto al campo uguale o superiore al 30
per cento.
5.  La  quantita'  di  azoto  di  cui  ai  commi 3 e 4 e' intesa come
quantitativo  medio  aziendale  riferito  ai  terreni  utilizzati per
l'applicazione degli effluenti zootecnici ed e' calcolata:
a)  sulla base dei coefficienti della tabella 2 dell'allegato I o, in
alternativa,  di  altri  valori  determinati  secondo le procedure di
calcolo o di misura citate nell'allegato stesso;
b)  comprendendo  il quantitativo di azoto degli effluenti zootecnici
depositati dagli animali quando sono tenuti al pascolo.
6.  La  quantita' di azoto destinata all'applicazione al terreno deve
essere distribuita e frazionata in base:
a) ai fabbisogni delle colture;
b) al loro ritmo di assorbimento;
c) ai precedenti colturali.