Art. 15. Ambito di applicazione 1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica le acque reflue provenienti dai cicli produttivi: a) di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura; b) di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attivita' di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti zootecnici prodotti in un anno da computare secondo le modalita' di calcolo stabilite alla tabella 2 dell'allegato I; c) di imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita' di allevamento o di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'; d) di aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 metri cubi all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno.