Art. 15.
                       Ambito di applicazione

1.  Possono  essere  destinate  all'utilizzazione agronomica le acque
reflue  provenienti  dai  cicli  produttivi:  a)  di  imprese  dedite
esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
b)  di  imprese  dedite  ad allevamento di bestiame che dispongono di
almeno  un  ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le
attivita'  di  allevamento  e di coltivazione del fondo, per ogni 340
chilogrammi  di azoto presente negli effluenti zootecnici prodotti in
un  anno  da computare secondo le modalita' di calcolo stabilite alla
tabella 2 dell'allegato I;
c)  di  imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b) che
esercitano  anche  attivita'  di  trasformazione  o di valorizzazione
della  produzione  agricola,  inserita  con carattere di normalita' e
complementarieta'  funzionale  nel  ciclo  produttivo aziendale e con
materia    prima    lavorata   proveniente   in   misura   prevalente
dall'attivita'  di  allevamento o di coltivazione dei fondi di cui si
abbia a qualunque titolo la disponibilita';
d)    di    aziende    agroalimentari    appartenenti    ai   settori
lattiero-caseario,   vitivinicolo   e  ortofrutticolo  che  producono
quantitativi   di  acque  reflue  contenenti  sostanze  naturali  non
pericolose  non  superiori  a  4.000  metri  cubi all'anno e comunque
contenenti,  a  monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto
non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno.