Art. 16.
                  Criteri generali di utilizzazione

1.  L'utilizzazione  agronomica  delle  acque  reflue  e'  consentita
purche'  siano  garantiti:  a)  la tutela dei corpi idrici e, per gli
stessi,  il  mantenimento  o  il  raggiungimento  degli  obiettivi di
qualita' definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
b)  l'effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul suolo
e  la  commisurazione  della quantita' di azoto efficiente e di acqua
applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c)  l'esclusione  delle  acque  reflue che possano generare rischi di
tipo  igienico-sanitario,  nonche' delle acque derivanti dal lavaggio
degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
d)  l'esclusione  delle  acque di prima pioggia provenienti da aree a
rischio  di  dilavamento  di  sostanze  che creano pregiudizio per il
mantenimento  o  il  raggiungimento  degli  obiettivi di qualita' dei
corpi idrici;
e)  l'esclusione,  per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti
da    processi    enologici   speciali   come   ferrocianurazione   e
desolforazione  dei  mosti  muti,  produzione  di mosti concentrati e
mosti concentrati rettificati;
f)  l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, delle aziende che
trasformano  un  quantitativo  di  latte  superiore  a  100.000 litri
all'anno  del  siero  di  latte, del latticello, della scotta e delle
acque di processo delle paste filate.
2.  E' ammesso l'utilizzo agronomico delle acque reflue finalizzato a
veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla
base  delle  norme  tecniche dettate con apposito provvedimento della
Giunta regionale.