Art. 16. Criteri generali di utilizzazione 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti dal Piano regionale di tutela delle acque; b) l'effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul suolo e la commisurazione della quantita' di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture; c) l'esclusione delle acque reflue che possano generare rischi di tipo igienico-sanitario, nonche' delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; d) l'esclusione delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici; e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; f) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate. 2. E' ammesso l'utilizzo agronomico delle acque reflue finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla base delle norme tecniche dettate con apposito provvedimento della Giunta regionale.