Art. 18. Stoccaggio e trattamento 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme del piano di assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po, l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue e' valutata tenendo conto delle condizioni locali di accettabilita' in relazione ai seguenti parametri: a) distanza dalle abitazioni; b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprieta'. 2. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno. 3. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purche' sia garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici e' consentita solo nel caso in cui sia adeguatamente motivata nel piano di utilizzazione agronomica. 4. I contenitori per lo stoccaggio sono dimensionati secondo le esigenze colturali e realizzati di capacita' sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonche' in modo tale da garantire una capacita' minima di stoccaggio pari a 90 giorni. 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, per quanto compatibili.