Art. 18.
                      Stoccaggio e trattamento

1.  Fermo  restando  quanto previsto dalle norme del piano di assetto
idrogeologico  del  Bacino del fiume Po, l'ubicazione dei contenitori
di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue e' valutata tenendo
conto  delle  condizioni  locali  di  accettabilita'  in relazione ai
seguenti parametri: a) distanza dalle abitazioni;
b)  fascia  di  rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di
proprieta'.
2.  I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle
acque  reflue  sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare
la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.
3.  I  contenitori  di  stoccaggio  delle acque reflue possono essere
ubicati  anche  al  di  fuori  della  azienda che le utilizza ai fini
agronomici,  purche'  sia garantita la non miscelazione con tipologie
di  acque  reflue  diverse da quelle di cui al presente regolamento o
con  rifiuti.  La miscelazione con effluenti zootecnici e' consentita
solo  nel  caso  in  cui  sia  adeguatamente  motivata  nel  piano di
utilizzazione agronomica.
4.  I  contenitori  per  lo  stoccaggio  sono dimensionati secondo le
esigenze colturali e realizzati di capacita' sufficiente in relazione
ai  periodi  in  cui  l'impiego  agricolo  e'  limitato o impedito da
motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonche' in modo tale
da garantire una capacita' minima di stoccaggio pari a 90 giorni.
5.  Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 12, per quanto compatibili.