Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

1.  Ai  fini  del presente regolamento si intende per: a) accumuli di
letami:   i   depositi   temporanei  di  letami  idonei  all'impiego,
effettuati in prossimita' o sui terreni destinati all'utilizzazione;
b)  allevamenti  e  aziende  esistenti:  gli allevamenti e le aziende
agricole,  zootecniche  o  agroalimentari  in  esercizio alla data di
entrata in vigore presente regolamento;
c)  ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacita'
zootecnica che comporti la necessita' di adeguamenti strutturali;
d)  allevamenti  intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in
materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
e)  applicazione  al  terreno:  l'apporto  di  materiale  al  terreno
mediante  spandimento,  mescolamento  con  gli  strati  superficiali,
iniezione o interramento;
f)  area  aziendale  omogenea: la porzione della superficie aziendale
che  presenta  aspetti  uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei
suoli,  avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali,
dati  meteorologici  e  livello  di  vulnerabilita' individuato dalla
cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
g)  azienda  ricadente  in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con
piu'  del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente
in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;
h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
i)  concime  azotato:  qualsiasi  sostanza  contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso;
j)   concimi   chimici:  qualsiasi  fertilizzante  prodotto  mediante
procedimento industriale;
k)   consistenza  dell'allevamento:  il  numero  di  capi  mediamente
presenti nell'allevamento;
l)  destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui
terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
m)  effluenti  zootecnici:  le  miscele  di  stallatico  e/o  residui
alimentari  e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle
deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
n)  effluenti  zootecnici  palabili  o  non  palabili:  gli effluenti
zootecnici  in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea,
di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
o)  fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui
al  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n. 99 (Attuazione della
direttiva  86/278/CEE  concernente  la  protezione  dell'ambiente, in
particolare  del  suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura);
p) fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o piu' composti azotati,
compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici
e  i  fanghi,  sparse  sul  terreno  per  stimolare la crescita della
vegetazione,  fermo  restando quanto disposto dal decreto legislativo
29  aprile  2006,  n.  217  (Revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti);
q)  fertirrigazione:  l'applicazione  al  terreno effettuata mediante
l'abbinamento  dell'adacquamento  con  la fertilizzazione, attraverso
l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
r)   letami:   gli  effluenti  zootecnici  palabili,  provenienti  da
allevamenti  che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se
provenienti dall'attivita' di allevamento:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2)  le  deiezioni  di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese
palabili  da  processi  di  disidratazione naturali o artificiali che
hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3)  le  frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica,
risultanti   dai   trattamenti   di   effluenti   zootecnici  di  cui
all'allegato I, tabella 3;
4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a
trattamento di disidratazione o compostaggio;
s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai
liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4)   le   frazioni   non  palabili,  da  destinare  all'utilizzazione
agronomica,  derivanti  da trattamenti di effluenti zootecnici di cui
all'allegato I, tabella 3;
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di
strutture,  attrezzature  ed  impianti  zootecnici,  se  mescolate ai
liquami  definiti  alla  presente  lettera  e  qualora  destinate  ad
utilizzo  agronomico,  sono  assimilate ai liquami; qualora non siano
mescolate  ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni
di cui al capo II;
t) stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con
o  senza  lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del
regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni;
u)  stoccaggio:  il  deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e
delle acque reflue di cui al presente regolamento;
v)  trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a
modificare  le  caratteristiche  degli  effluenti  zootecnici o delle
acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la
loro  utilizzazione  agronomica  e  contribuire  a  ridurre  i rischi
igienico-sanitari;
w)  utilizzazione  agronomica:  la  gestione di effluenti zootecnici,
nonche'  delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
aziende  agroalimentari  individuate  dal presente regolamento, dalla
loro   produzione   fino  all'applicazione  al  terreno,  finalizzata
all'utilizzo  delle  sostanze  nutritive  ed  ammendanti nei medesimi
contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;
x)  titoli  d'uso:  i  titoli di disponibilita' dei terreni destinati
all'utilizzazione   agronomica,   ivi   compresi   quelli   destinati
esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici
e  delle  acque  reflue  disciplinati  dal presente regolamento (c.d.
asservimenti).