Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimita' o sui terreni destinati all'utilizzazione; b) allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento; c) ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacita' zootecnica che comporti la necessita' di adeguamenti strutturali; d) allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento; e) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento; f) area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilita' individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati; g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con piu' del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola; h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto; i) concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso; j) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale; k) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento; l) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica; m) effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera; n) effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita; o) fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); p) fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o piu' composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti); q) fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame; r) letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3; 4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II; t) stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni; u) stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento; v) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari; w) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonche' delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo; x) titoli d'uso: i titoli di disponibilita' dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).