Art. 20. Dosi di applicazione 1. Le dosi di applicazione delle acque reflue, comunque non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, e le epoche di distribuzione delle medesime sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, secondo quanto disposto dall'art. 14 e dall'art. 16, comma 1, lettera b).