Art. 20.
                        Dosi di applicazione

1. Le dosi di applicazione delle acque reflue, comunque non superiori
ad  un  terzo  del  fabbisogno  irriguo delle colture, e le epoche di
distribuzione   delle   medesime   sono  finalizzate  a  massimizzare
l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle
colture,  secondo  quanto disposto dall'art. 14 e dall'art. 16, comma
1, lettera b).