Art. 21. Disposizioni generali 1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente regolamento e degli altri fertilizzanti e' soggetta alle disposizioni di cui al presente titolo, che costituiscono il relativo programma d'azione. 2. Fermo restando quanto previsto al presente titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II.