Art. 21.
                        Disposizioni generali

1.  Nelle  zone  designate  come  vulnerabili  da  nitrati di origine
agricola,  l'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  zootecnici,
delle  acque  reflue  di  cui  al  presente regolamento e degli altri
fertilizzanti  e'  soggetta  alle  disposizioni  di  cui  al presente
titolo,  che  costituiscono  il relativo programma d'azione. 2. Fermo
restando  quanto  previsto  al  presente  titolo, per l'utilizzazione
agronomica  delle  acque reflue nelle zone designate come vulnerabili
da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al
titolo II, capo II.